Diverse sentenze, l’ultima del 12/2/2024, si sono espresse favorevolmente in merito alla deducibilità del 50% del costo per l’acquisto di abiti necessari a dare al professionista una immagine adeguata all’attività dell’attività esercitata.
Tali costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque deducibili almeno al 50% per il principio di “inerenza”. Si può concludere che le spese per il vestiario tecnico (toga per l’avvocato, camice per il medico, ecc. ecc) siano deducibili al 100% in quanto costi strumentali allo svolgimento dell’attività, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario generico dovrebbero essere deducibili solo in ragione del 50%.